Art. 16 — T. U. 1919, art. 16
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Trascorso il termine, di cui all'art. 10, la Commissione comunale deve procedere immediatamente alla formazione di cinque elenchi separati in ordine alfabetico per la revisione delle liste.
Testo vigente dal 7 gennaio 1924 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva