Art. 20T. U. 1919, art. 20

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 gennaio 1924 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]Non piu' tardi del 31 gennaio la Commissione invita, con avvisi da affiggersi all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici, chiunque abbia reclami da fare contro gli elenchi a presentarli entro il 15 febbraio.

[2]Durante questo termine un esemplare dei cinque elenchi prescritti dall'art. 17, firmato dalla Commissione, deve tenersi affisso all'albo pretorio, in modo visibile: ed un altro esemplare, pure firmato dalla Commissione, coi titoli e documenti relativi a ciascun nome, insieme alla lista dell'anno precedente, deve rimanere nell'ufficio comunale, con diritto ad ogni cittadino di prenderne cognizione.

[3]Il 1° febbraio il sindaco notifica al prefetto della provincia l'affissione degli avvisi.

Testo vigente dal 7 gennaio 1924 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-13;2694~art20 · fonte su Normattiva