Art. 21 — T. U. 1919, art. 21
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[1]Il prefetto delega un suo commissario per curare l'adempimento delle funzioni ed operazioni attribuite dalla presente legga rispettivamente alla Commissione elettorale comunale, al sindaco ed al segretario comunale, qualora essi non le compiano nei termini prescritti.
[2]Le spese per l'adempimento della missione del commissario e le indennita' a lui dovute sono anticipate, salvo rivalsa verso chi di ragione, dal tesoriere comunale, ancorche' non abbia fondi di cassa.
[3]Delle infrazioni alla legge, che hanno provocato l'invio del commissario, il prefetto deve fare rapporto al Regio procuratore presso il Tribunale, nella cui giurisdizione si trova il Comune.
Testo vigente dal 7 gennaio 1924 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva