Art. 23T. U. 1919, art. 23

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[1]La Commissione che ha preposto la cancellazione di un elettore ovvero negata la chiesta cancellazione o inscrizione, deve notificare per iscritto la presa deliberazione all'elettore, di cui ha proposto la cancellazione, ovvero al richiedente la cancellazione o l'inscrizione, indicandone i motivi, non piu' tardi di tre giorni da quello in cui gli elenchi sono stati pubblicati.

[2]Queste notificazioni, del pari che quelle di cui agli articoli 24, 28 e 34, sono fatte eseguire dal sindaco senza spesa, per mezzo degli agenti comunali che devono farsene rilasciare ricevuta sopra apposito registro. In mancanza di ricevuta, gli agenti comunali attestano la notificazione eseguita, che fa fede fino a prova in contrario.

Testo vigente dal 7 gennaio 1924 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-13;2694~art23 · fonte su Normattiva