Art. 24 — T. U. 1919, art 24
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 gennaio 1924 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
[1]Ogni cittadino, nel termine indicato nell'art. 20, puo' reclamare alla Commissione elettorale della provincia contro qualsiasi iscrizione, cancellazione, diniego d'iscrizione od omissione di cancellazione negli elenchi proposti dalla Commissione comunale.
[2]I reclami possono anche essere presentati nello stesso termine alla Commissione elettorale comunale che, per mezzo del segretario comunale, ne rilascera' ricevuta e li trasmettera' alla Commissione elettorale della Provincia.
[3]Se il reclamo, col quale s'impugna una iscrizione, e' presentato alla Commissione comunale, questa, entro i tre giorni successivi alla presentazione, deve farlo notificare alla parte interessata; salvo che il reclamante non dichiari di voler fare eseguire direttamente la notificazione, per mezzo di uffiziale giudiziario di pretura o di usciere dell'ufficio di conciliazione.
[4]Nelle notificazioni devono essere indicati la persona che reclama e il motivo del reclamo.
[5]La persona, della quale e' impugnata l'iscrizione, puo', fra tre giorni dall'avvenuta notificazione, presentare un contro reclamo, coi documenti che credera' utili, alla stessa Commissione comunale, che ne deve rilasciare ricevuta.
[6]Se il reclamo che impugna un'iscrizione e' presentato alla Commissione elettorale provinciale, il reclamante deve dimostrare di aver fatto eseguire la notificazione alla parte interessata, per mezzo di uffiziale giudiziario di pretura o di usciere dell'ufficio di conciliazione, nei termini stabiliti.
Testo vigente dal 7 gennaio 1924 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva