Art. 28

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[1]Entro il giorno 30 aprile la Commissione elettorale provinciale deve aver decretata la definitiva approvazione degli elenchi, che nello stesso termine saranno restituiti alla segreteria del Comune, insieme a tutti i documenti. Il segretario comunale deve fra cinque giorni inviarne ricevuta al presidente della Commissione provinciale.

[2]Le decisioni della Commissione, a cura del sindaco e nei modi stabiliti dall'art. 23, debbono essere notificate agli interessati entro il 20 maggio.

[3]Gli elenchi definitivamente approvati debbono essere depositati nella segreteria del Comune, non piu' tardi del 10 maggio, e rimanervi fino al 31 maggio. Il sindaco da' notizia al pubblico dell'avvenuto deposito. Ogni cittadino ha diritto di prendere cognizione degli elenchi.

[4]Entro il 20 maggio la Commissione comunale deve, in conformita' degli elenchi definitivamente approvati, rettificare la lista permanente, aggiungendo ad essa i nomi compresi nell'elenco dei nuovi elettori inscritti e togliendone i nomi di quelli compresi nell'elenco dei nuovi cancellati.

[5]Entro il 25 maggio un verbale delle rettificazioni eseguite, firmato dalla Commissione, deve essere spedito dal sindaco al Regio procuratore presso il Tribunale del capoluogo della Provincia.

[6]La lista permanente rettificata dei Comune sara' depositata nella segreteria comunale fino al 31 maggio ed ogni cittadino avra' diritto di prenderne cognizione.

Testo vigente dal 7 gennaio 1924 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-13;2694~art28 · fonte su Normattiva