Art. 29T. U. 1919, art. 29

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[1]Ogni circoscrizione e' divisa in sezioni. La divisione in sezioni e' fatta per Comuni in guisa che il numero degli elettori in ogni sezione non sia superiore a 800, ne' inferiore a 100 inscritti.

[2]Quando gli elettori inscritti in un Comune siano in numero inferiore ai 100, si costituisce la sezione, riunendo gli elettori a quelli dei Comuni o di trazioni di Comuni limitrofi.

[3]Quando condizioni speciali di lontananza o di viabilita' rendano difficile l'esercizio del diritto elettorale, si costituiscono sezioni con un numero minore di 100 inscritti, ma mai inferiore a 50.

[4]La costituzione delle sezioni comprendenti piu' Comuni o frazioni di Comuni e la designazione del capoluogo della sezione sono fatte con decreto Reale e hanno vigore fino a che non sia diversamente disposto.

Testo vigente dal 7 gennaio 1924 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-13;2694~art29 · fonte su Normattiva