Art. 34T. U. 1919, art. 34

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[1]Il Pubblico Ministero comunichera' immediatamente al presidente della Commissione elettorale comunale le sentenze della Corte di appello per curarne la esecuzione e notificazione, senza spesa, agli interessati.

[2]La sentenza pronunziata dalla Corte d'appello puo' essere impugnata dalla parte soccombente col ricorso in Cassazione, pel quale non e' necessario il ministero di avvocato.

[3]Tutti i termini del procedimento sono ridotti alla meta'.

[4]Sul semplice ricorso il presidente indica in via di urgenza l'udienza per la discussione della causa.

Testo vigente dal 7 gennaio 1924 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-13;2694~art34 · fonte su Normattiva