Art. 35

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[1]In seconda convocazione, indetta regolarmente, le sedute della Commissione comunale e di quella provinciale sono valide qualunque sia il numero dei presenti.

[2]In assenza degli altri componenti, presidente, da solo, puo', in caso di urgenza, adempiere le funzioni della rispettiva Commissione.

Testo vigente dal 7 gennaio 1924 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-13;2694~art35 · fonte su Normattiva