Art. 38T. U. 1919, art. 38

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L'elezione dei deputati, in qualunque giorno segna, si fa dagli elettori inscritti nella lista permanente rettificata in conformita' degli articoli 28 o 31.

Testo vigente dal 7 gennaio 1924 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-13;2694~art38 · fonte su Normattiva