Art. 39

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[1]Entro il ventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di convocazione del collegio nazionale a cura del sindaco, saranno preparati i certificati di inscrizione nelle liste elettorali, e sara' altresi' provveduto perche' essi siano consegnati agli elettori entro il trentesimo giorno da quello della pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali. Il certificato, in carta bianca, indica la circoscrizione, la sezione, alla quale l'elettore appartiene, il luogo della riunione, il giorno e l'ora della votazione.

[2]Per gli elettori residenti nel Comune la consegna del certificato e' constatata mediante ricevuta dell'elettore o di persona della sua famiglia o addetta al suo servizio.

[3]Quando la persona, cui fu fatta la consegna, non possa rilasciare ricevuta, il messo la sostituisce con la sua dichiarazione.

[4]Per gli elettori residenti fuori del Comune i certificati vengono rimessi dall'ufficio municipale a mezzo del sindaco del Comune di loro residenza, quante volte questa sia conosciuta.

[5]Gli elettori, a partire dal trentunesimo giorno fino al giorno antecedente alle elezioni e nel giorno stesso delle elezioni, possono, personalmente e contro annotazione in apposito registro, ritirare il certificato di inscrizione nella lista, qualora non lo abbiano ricevuto.

[6]Quando un certificato vada perduto o sia divenuto inservibile, l'elettore ha diritto, presentandosi personalmente nei cinque giorni antecedenti le elezioni e nel giorno stesso delle elezioni e contro annotazione in altro apposito registro, di ottenerne dal sindaco un altro, su carta verde, sul quale deve dichiararsi che e' un duplicato.

[7]Qualora i certificati elettorali non siano distribuiti o siano distribuiti irregolarmente, il presidente della Commissione provinciale elettorale, previi sommari accertamenti, puo' nominare un commissario che intervenga presso il Comune per la distribuzione dei certificati.

[8]Ai fini del presente articolo, l'ufficio comunale resta aperto quotidianamente, anche nei giorni festivi, dal trentunesimo giorno antecedente le elezioni, almeno dalle ore 9 alle 19.

[9]Nel giorno della votazione l'ufficio dovra' essere aperto dalle ore 7 alle ore 19.

[10]Il sindaco, il segretario comunale e gli impiegati comunali addetti all'ufficio della distribuzione dei certificati, che contravvengono alle presenti disposizioni, sono passibili di multa da lire 300 a lire 3000.

[11]Pel reato previsto dal presente articolo il procuratore del Re deve procedere per citazione direttissima.

Testo vigente dal 7 gennaio 1924 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-13;2694~art39 · fonte su Normattiva