Art. 44

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La Commissione provinciale trasmette le liste elettorali, di cui all'articolo 30, alla competente Commissione elettorale comunale nel giorno successivo alla pubblicazione del decreto di convocazione del collegio.

Testo vigente dal 7 gennaio 1924 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-13;2694~art44 · fonte su Normattiva