Art. 45
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[1]La Commissione elettorale comunale provvede a che nelle ore antimeridiane del sabato precedente le elezioni siano consegnati al presidente di ogni ufficio elettorale:
[2]1° il bollo della sezione munito di cinque serie di cifre mobili da O a 9 agli effetti dell'articolo 66;
[3]2° un esemplare della lista degli elettori della sezione, autenticato dalla Commissione provinciale ai termini dell'articolo 30, due copie di tale lista autenticate in ciascun foglio da due membri della Commissione comunale, delle quali una serve per l'affissione a norma dell'articolo 62, una copia dell'elenco di coloro che sono contemplati nell'articolo 3, ugualmente autenticata, nonche' l'elenco di cui al 3°comma dello stesso articolo 3;
[4]3° due copie del manifesto contenente le liste dei candidati della circoscrizione, di cui all'articolo 54, delle quali una copia deve restare a disposizione dell'ufficio elettorale e l'altra dev'essere affissa nella sala della votazione, a norma dell'articola 62, e due copie del bollettino nazionale di cui nello stesso articolo 54;
[5]4° i verbali di nomina degli scrutatori, di cui all'articolo 49;
[6]5° il pacco delle schede, che al presidente della Commissione stessa sara' stato trasmesso sigillato dal Ministero dell'interno o per sua delegazione dalla Prefettura e sul cui involucro esterno sara' stato indicato il numero delle schede contenute;
[7]6° due urne di vetro trasparente armato di filo metallico ovvero circondato da rete metallica, di cui la prima e' destinata a contenere le schede da consegnarsi agli elettori e la seconda quelle restituite da essi dopo espresso il voto.
Testo vigente dal 7 gennaio 1924 al 21 febbraio 1925 · versione 0 su Normattiva