Art. 47
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Entro cinque giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione del collegio, la Commissione elettorale comunale accerta la esistenza e il buono stato dei bolli, delle urne e dei tavoli occorrenti, a norma dell'articolo 60, per le varie sezioni. Ciascuno dei suoi membri puo' ricorrere al prefetto perche', ove ne sia il caso, provveda a norma dell'articolo 21.
Testo vigente dal 7 gennaio 1924 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva