Art. 48
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[1]In ciascuna sezione e' costituito un ufficio elettorale composto di un presidente, di un vice-presidente, di quattro scrutatori e di un segretario. Il presidente e il vice-presidente sono designati dal primo presidente della Corte d'appello circoscrizionale (tabella A) fra i magistrati, anche del Pubblico Ministero, che esercitano il loro ufficio nell'ambito della circoscrizione stessa.
[2]In quanto il numero dei magistrati, tenuto anche conto delle esigenze del servizio giudiziario, non sia sufficiente, possono essere designati dallo stesso primo presidente della Certe d'appello all'ufficio di presidente e di vice-presidente delle sezioni di una circoscrizione, gli impiegati civili a riposo, gli ufficiali del Regio esercito e dell'Armata, di riserva, a riposo od in posizione ausiliaria speciale, di grado non inferiore a capitano, i cancellieri, i vice-cancellieri, i segretari ed i sostituti segretari degli uffici giudiziari, i notai, i giudici conciliatori vice-conciliatori, gli avvocati e procuratori erariali, gli avvocati delle ferrovie dello Stato, i vice-pretori, i quali tutti abbiano la residenza nel distretto della Corte stessa, o anche nella circoscrizione se questa comprenda provincie appartenenti a distretti diversi, purche' non appartengano a corpi armati o militarizzati a servizio dello Stato, delle Provincie e dei Comuni.
[3]La enumerazione di queste categorie, salvo per quella dei magistrati, non implica ordine di precedenza per la designazione.
[4]Per procedere a queste designazioni i presidenti delle Corti di appello debbono in tempo opportuno procurarsi le necessarie informazioni per mezzo dei funzionari da essi dipendenti, ovvero per mezzo delle locali autorita' giudiziarie.
[5]Delle designazioni, di cui sopra, e' data notizia ai magistrati ed ai cancellieri, vice-cancellieri e segretari degli uffici giudiziari per mezzo dei rispettivi capi gerarchici ed agli altri designati mediante notificazione da eseguirsi dagli ufficiali giudiziari di pretura o dagli uscieri dell'ufficio di conciliazione.
[6]Al presidente ed al vice-presidente dell'ufficio elettorale deve essere corrisposto dal Comune, in cui l'ufficio stesso ha sede, l'indennita' di viaggio e di soggiorno spettante agli impiegati dello Stato del grado 5° e 6° di cui al Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.
Testo vigente dal 7 gennaio 1924 al 21 febbraio 1925 · versione 0 su Normattiva