Art. 5 — T. U. 1919, art. 5
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Le liste elettorali devono essere compilate in doppio esemplare e contenere, in ordine alfabetico, il cognome e nome, la paternita', il luogo e la data della nascita, e l'abitazione degli elettori quando l'abbiano nel Comune. Con le stesse norme e guarentigie prescritte per la formazione delle liste, sara' compilato ed unito ad esse un elenco degli elettori, che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 3, salvo quanto dispone l'ultimo comma dello stesso articolo.
Testo vigente dal 7 gennaio 1924 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva