Art. 53
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[1]Le liste dei candidati devono essere presentate, per ciascuna circoscrizione, alla cancelleria della Corte di appello indicata dalla tabella allegata, non piu' tardi delle ore 16 del quarantesimo giorno anteriore a quello della votazione, unitamente agli atti di accettazione delle candidature e alla dichiarazione sottoscritta, anche in atti separati, dal prescritto numero di elettori.
[2]La dichiarazione deve essere corredata dei certificati, anche collettivi, dei sindaci dei singoli Comuni a cui appartengono i sottoscrittori, che attestino la loro inscrizione nella lista politica della circoscrizione.
[3]I sindaci devono, nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta, rilasciare tali certificati. Il sindaco inadempiente e' punito con multa da lire trecento a lire tremila. Se abbia agito per negligenza la pena e' diminuita della meta'. Il procuratore del Re, per tale reato, procede per citazione direttissima.
[4]La firma degli elettori, indicante il nome, cognome e paternita' del sottoscrittore, deve essere autenticata da un notaio o da un ufficiale delle cancellerie, o da un Regio console, nel caso che si tratti di elettori residenti all'estero, che vi appone anche l'indicazione del Comune, nelle cui liste dichiarano di essere inscritti. Il relativo onorario del notaio sara' di centesimi dieci per ogni firma, ma non mai inferiore a lire cinque per ciascun atto. Nessun elettore puo' sottoscrivere per piu' di una lista di candidati; i contravventori sono puniti con multa sino a L. 3000 o con la detenzione sino a tre mesi.
[5]Per gli elettori che non sappiano sottoscrivere, tien luogo dell'anzidetta firma una dichiarazione stesa nelle forme indicate all'art. 11, che costituisce un atto separato a norma del primo comma del presente articolo.
[6]Insieme con la lista deve essere presentato un modello di contrassegno stampato, anche figurato.
[7]La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere anche l'indicazione di due delegati effettivi e di due supplenti, autorizzati a fare le designazioni di cui all'art. 55.
[8]La cancelleria della Corte d'appello circoscrizionale deve rilasciare immediatamente ricevuta, sia delle liste dei candidati che sono state presentate, che delle designazioni dei delegati.
[9]La Corte d'appello, composta dal primo presidente e dai consiglieri della prima Sezione, entro tre giorni dalla scadenza del termine di cui al primo comma:
[10]1° verifica che le liste presentate siano sottoscritte dal numero di elettori prescritto dall'art. 52 non tenendo conto di quelli che eccedono il limite massimo, e che tali liste comprendano il numero minimo dei candidati indicato dallo stesso articolo, ricusando quelle liste che non si trovino in dette condizioni o riducendo al limite massimo prescritto le liste contenenti un numero eccedente di candidati, cancellando gli ultimi nomi;
[11]2° ricusa i contrassegni che fossero identici o troppo facilmente confondibili con contrassegni di altre liste precedentemente presentati e assegna, nei limiti di tempo prescritti dal nono comma del presente articolo, un termine per la presentazione di un nuovo contrassegno;
[12]3° toglie dalle liste i nomi dei candidati per i quali manchi la prescritta accettazione e di quelli che non avranno compiuto i 25 anni entro il giorno della elezione;
[13]4° cancella dalle liste i candidati gia' compresi in una lista presentata in antecedenza;
[14]5° assegna un numero ai singoli candidati in ciascuna lista secondo l'ordine in cui vi si trovano inscritti.
[15]Ultimate le operazioni di cui sopra, la Corte d'appello trasmette immediatamente tutti i documenti all'Ufficio centrale nazionale sedente presso la Corte d'appello di Roma.
Testo vigente dal 7 gennaio 1924 al 21 febbraio 1925 · versione 0 su Normattiva