Art. 54
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[1]La Corte d'appello di Roma e' costituita in Ufficio centrale nazionale. Ad essa i presentatori delle liste circoscrizionali, per mezzo dei delegati di cui all'art. 53, debbono dichiarare o personalmente o con atto autenticato da notaio o dal sindaco di un Comune della circoscrizione, entro cinque giorni dalla presentazione delle liste alla Corte d'appello circoscrizionale, con quale o quali liste aventi lo stesso contrassegno intendono unificarsi. Entro sette giorni dal ricevimento di tutti gli atti trasmessi dalle singole Corti d'appello circoscrizionali l'Ufficio centrale nazionale:
[2]1° esamina le varie liste presentate nelle diverse circoscrizioni ed unifica quelle che sono presentate con lo stesso contrassegno e corredate dalla dichiarazione reciproca di cui al 1° comma di questo articolo, ammettendole a votazione con lo stesso contrassegno, ed assegnando ad esse lo stesso numero progressivo di cui al seguente numero 2.
[3]Elimina dalla votazione le liste che non abbiano almeno in due circoscrizioni lo stesso contrassegno e la dichiarazione reciproca di unificazione di cui sopra.
[4]Ferma restando la disposizione del precedente capoverso, le liste che abbiano un contrassegno identico a quello di altre liste, ma siano sfornite della dichiarazione reciproca di unificazione, sono ammesse a votazione separatamente, assegnandosi ad esse un diverso numero progressivo;
[5]2° estrae a sorte il numero da assegnarsi a ciascun gruppo di liste ammesse a votazione;
[6]3° cancella da tutte le liste i candidati compresi in liste recanti contrassegni diversi e quelli compresi in liste recanti il medesimo contrassegno presentati in piu' di due circoscrizioni;
[7]4° provvede per mezzo del Ministero dell'interno alla stampa:
- a)delle schede di cui all'art. 56;
- b)dei manifesti di ciascuna circoscrizione contenenti le liste rispettive dei candidati col relativo contrassegno. In questo manifesto devono essere indicate le altre circoscrizioni nelle quali sono state presentate le stesse liste;
- c)di un bollettino, da inviarsi a tutti i Comuni, e da affiggersi in tutte le sezioni, nel quale siano riportate tutte le liste con l'indicazione delle circoscrizioni in cui le singole liste sono state presentate, del numero progressivo ad esse assegnato, dei rispettivi contrassegni e dei nomi de candidati compresi nelle liste stesse con la rispettiva numerazione progressiva. In tale bollettino sara' seguito l'ordine delle circoscrizioni secondo la tabella allegata.
Testo vigente dal 7 gennaio 1924 al 21 febbraio 1925 · versione 0 su Normattiva