Art. 55-bis

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[1]((Il candidato ovvero in suo luogo persona da lui autorizzata in forma autentica deve presentare non oltre le ore 16 del sabato precedente la elezione alla Cancelleria del tribunale nella cui giurisdizione trovasi il Comune capoluogo del Collegio un esemplare della scheda, che esso fara' usare per la sua elezione, da esso controfirmata, in forma autentica.

[2]Altro esemplare della stessa scheda con certificazione di conformita' rilasciata a tergo dalla Prefettura, da un notaio o dal sindaco del capoluogo del Collegio deve essere fatta pervenire, a cura del candidato, a ciascun ufficio sezionale prima che sia iniziato lo scrutinio.

[3]Sara' esonerato da tale obbligo il candidato che consegni un numero di schede, come sopra certificate conformi, corrispondente al numero delle sezioni elettorali esistenti in ciascun Comune al sindaco del Comune stesso, purche' non oltre il sabato precedente la elezione, oppure consegni un numero di schede corrispondenti al numero totale delle sezioni del Collegio al sindaco del capoluogo del Collegio, purche' cio' avvenga non oltre il mercoledi' precedente la elezione.

[4]I sindaci che ricevono tali schede provvederanno, sotto la loro responsabilita', alla tempestiva distribuzione agli Uffici delle sezioni rispettivamente del Comune dell'intero Collegio.

[5]In caso di inadempienza saranno applicabili le sanzioni penali di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente)).

Testo vigente dal 21 febbraio 1925 al 16 dicembre 2010 · versione 1 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-13;2694~art55bis · fonte su Normattiva