Art. 55
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 gennaio 1924 al 21 febbraio 1925. Leggi il testo vigente →
[1]Con dichiarazione scritta in carta libera ed autenticata da un sindaco della circoscrizione o da un notaio, i delegati di cui all'art. 53, ovvero, in loro luogo, persone da essi all'uopo autorizzate in forma autentica, hanno diritto di designare tanto presso l'ufficio di ciascuna sezione, quanto presso la Corte d'appello circoscrizionale, due rappresentanti della lista, uno effettivo e l'altro supplente in caso di impedimento, assenza o allontanamento del primo, scegliendoli fra gli elettori della circoscrizione che sappiano leggere e scrivere. Hanno pure diritto di designare un rappresentante presso l'Ufficio centrale nazionale istituito presso la Corte d'appello di Roma. La dichiarazione presso l'ufficio delle sezioni e' presentata alla cancelleria della Corte d'appello circoscrizionale entro la domenica precedente alle elezioni. La cancelleria ne rilascera' ricevuta e provvedera' all'invio delle singole designazioni presso la segreteria delle sezioni. Per i rappresentanti presso la Corte d'appello circoscrizionale la dichiarazione deve essere presentata, previo rilascio di ricevuta, entro il mezzogiorno della domenica, in cui avviene l'elezione, alla rispettiva cancelleria. Per il rappresentante presso la Corte d'appello di Roma, la dichiarazione deve essere presentata entro il lunedi' successivo, alla cancelleria della Corte stessa la quale ne rilascera' ricevuta.
[2]Il rappresentante di ogni lista di candidati ha diritto di assistere a tutte le operazioni dell'ufficio sedendo, secondo che il presidente determina, al tavolo dell'ufficio od in prossimita' dello stesso, ma sempre in luogo da permettergli di seguire le operazioni elettorali, e puo' fare inserire succintamente a verbale le sue eventuali dichiarazioni. Pero' il presidente, uditi gli scrutatori, puo' con ordinanza motivata fare allontanare dall'aula il rappresentante che eserciti violenza, o che, richiamato due volte all'ordine dal presidente, continui a turbare gravemente il regolare procedimento delle operazioni elettorali.
Testo vigente dal 7 gennaio 1924 al 21 febbraio 1925 · versione 0 su Normattiva