Art. 56
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 gennaio 1924 al 21 febbraio 1925. Leggi il testo vigente →
[1]La scheda e' di carta consistente bianca, di tipo unico, preparata a cura del Ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali dal modello allegato B e riproduce in fac-simile i contrassegni di tutte le liste regolarmente presentate nella circoscrizione secondo il numero progressivo di cui al n. 2 dell'art. 54.
[2]Le schede dovranno pervenire agli uffici elettorali debitamente piegate.
[3]Nella parte centrale saranno tracciate le linee trasversali sufficienti a contenere i voti di preferenza di cui al secondo comma dell'art. 69.
[4]E' vietato ogni altro segno o indicazione.
Testo vigente dal 7 gennaio 1924 al 21 febbraio 1925 · versione 0 su Normattiva