Art. 57
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[1]Salvo le maggiori pene stabilite nell'articolo 117 pel caso ivi previsto, coloro che, essendo designati all'ufficio di presidente, di vice presidente, di scrutatore o di segretario, senza giustificato motivo, rifiutino di assumerlo o non si trovino presenti all'atto dell'insediamento del seggio, incorrono nella multa da L 300 a 3000. Nelle stesse sanzioni incorrono il presidente, il vice presidente, gli scrutatori, il segretario, i quali, senza giustificati motivi, si allontanino prima che abbiano termine le operazioni elettorali.
[2]Per i reati previsti nel presente articolo, il procuratore del Re, deve procedere per citazione direttissima.
Testo vigente dal 7 gennaio 1924 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva