Art. 58
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Gli scrutatori e i rappresentanti delle liste dei candidati, nonche' il presidente, il vice presidente, il segretario del seggio, il sindaco ed i consiglieri comunali, nel caso di cui all'art. 50, votano nella sezione, nella quale esercitano il loro ufficio, ancorche' siano inscritti come elettori in altra sezione o in altra ((Collegio)).
Testo vigente dal 21 febbraio 1925 al 16 dicembre 2010 · versione 1 su Normattiva