Art. 60

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[1]La sala delle elezioni, in cui una sola porta d'ingresso puo' essere aperta, deve essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo alto un metro e centimetri venti, con una apertura nel mezzo per il passaggio.

[2]Nel compartimento dove si trova la porta d'ingresso, stanno gli elettori; nell'altro destinato all'ufficio elettorale, gli elettori non possono entrare che per votare e possono rimanervi soltanto il tempo all'uopo strettamente necessario.

[3]Il tavolo dell'ufficio deve essere conforme al modello allegato D e collocato in modo che i rappresentanti delle liste dei candidati possano girarvi intorno. Le due urne, di cui all'articolo 45, devono essere collocate sul tavolo stesso nei punti indicati nell'allegato D ed essere sempre visibili a tutti.

[4]I tavoli destinati alla espressione del voto, in conformita' dei modello allegato E, devono portare fissata con una catenella la matita necessaria all'elettore per esprimere il voto e devono essere isolati e collocati a conveniente distanza cosi' dal tavolo dell'ufficio come dal tramezzo; il lato dove l'elettore siede, deve essere prossimo alla parete e gli altri tre lati devono essere muniti di un riparo, che assicuri la segretezza del voto.

[5]Le porte e le finestre, che si trovino nella parete adiacente ai tavoli ad una distanza minore di due metri dal loro spigolo piu' vicino, devono essere chiuse in modo da impedire la vista ed ogni comunicazione dal di fuori.

Testo vigente dal 7 gennaio 1924 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-13;2694~art60 · fonte su Normattiva