Art. 62

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 gennaio 1924 al 21 febbraio 1925. Leggi il testo vigente →

[1]Non ha diritto di votare chi non trovasi inscritto nelle liste degli elettori della sezione.

[2]Una copia di dette liste, gli elenchi di coloro, che sono contemplati all'articolo 3, una copia del manifesto contenente le liste dei candidati ed una copia del bollettino, di cui all'art. 54, n. 4 lettere b) e c), devono essere affissi nella sala dell'elezione durante il corso delle operazioni elettorali e possono essere consultati dagli intervenuti.

[3]Hanno inoltre diritto di votare coloro, che si presentino muniti di una sentenza di Corte d'appello, con cui si dichiari che essi sono elettori della circoscrizione, e coloro che dimostrino di essere nel caso previsto nell'ultimo capoverso dell'articolo 32, o che provino essere cessata la causa della sospensione di cui all'articolo 3.

[4]La cessazione della sospensione si prova dai militari con la presentazione del congedo illimitato o del provvedimento di promozione a maresciallo e dagl'individui appartenenti ad altri corpi organizzati militarmente con la presentazione dell'atto di licenziamento, purche' di tre mesi anteriore al decreto che convoca il collegio nazionale, o del provvedimento, con cui siano promossi a grado corrispondente a quello di maresciallo.

[5]Per i militi della Milizia per la sicurezza nazionale essi devono provare di esser stati congedati, licenziati o comunque aver cessato dall'effettivo servizio prima del giovedi' anteriore alla domenica delle elezioni.

[6]Gli elettori non possono farsi rappresentare.

Testo vigente dal 7 gennaio 1924 al 21 febbraio 1925 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-13;2694~art62 · fonte su Normattiva