Art. 63

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[1]Il presidente della sezione e' incaricato della polizia dell'adunanza ed a tale effetto egli puo' disporre degli agenti della forza pubblica e della forza armata per far espellere od arrestare coloro, che disturbino il regolare procedimento delle operazioni elettorali o commettano reato.

[2]La forza non puo', senza la richiesta del presidente, entrare nella sala dell'elezione

[3]Pero', in caso di tumulti o di disordini o per procedere all'esecuzione di mandati di cattura, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono, anche senza richiesta del presidente, entrare nella sala dell'elezione e farsi assistere dalla forza.

[4]Hanno pure accesso nella sala gli uffiziali giudiziari per notificare al presidente proteste o reclami relativi alle operazioni della sezione.

[5]Il presidente puo', di sua iniziativa, e deve, qualora tre scrutatori ne facciano richiesta, disporre che la forza entri e resti nella sala della elezione, anche prima che comincino le operazioni elettorali.

[6]Le autorita' civili ed i comandanti militari sono tenuti ad ottemperare alle richieste del presidente, anche per assicurare preventivamente il libero accesso degli elettori al locale, in cui e' sita la sezione, ed impedire eli assembramenti anche nelle strade adiacenti.

[7]Quando abbia giustificato timore che altrimenti possa essere turbato il regolare procedimento delle operazioni elettorali il presidente, uditi gli scrutatori, puo' con ordinanza motivata, disporre che gli elettori, i quali abbiano votato, escano dalla sala e non vi rientrino se non dopo la chiusura della votazione. Puo' disporre altresi' che gli elettori, i quali indugiano artificiosamente nella espressione del voto e non rispondono all'invito di restituire le schede riempite, siano allontanati dalle cabine, previa restituzione della scheda, e siano riammessi a votare soltanto dopo che abbiano votato gli altri elettori presenti, ferma restando la disposizione dell'articolo 73, riguardo al termine ultimo della votazione. Di cio' sara' dato atto nel processo verbale.

[8]Per forza pubblica, agli effetti del presente articolo, devesi intendere l'Arma dei Carabinieri.

[9]Questo articolo, in uno agli articoli 69, 70, 73, 75, 76, 77 e 78 e agli articoli dal 104 al 119 inclusivo, devono essere stampati a grandi caratteri ed adissi nella sala delle elezioni.

Testo vigente dal 7 gennaio 1924 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-13;2694~art63 · fonte su Normattiva