Art. 65
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[1]Appena accertata la costituzione dell'ufficio il presidente estrae a sorte il numero progressivo delle centinaia di schede, in corrispondenza delle centinaia di elettori inscritti nella sezione, da essere autenticate dagli scrutatori designati dal presidente.
[2]Di conformita', il presidente apre il pacco delle schede, di cui al n. 5 dell'articolo 45, e distribuisce fra gli anzidetti scrutatoti un numero di schede corrispondente a quello degli elettori inscritti nella sezione.
[3]Lo scrutatore scrive il numero progressivo sull'appendice di ciascuna scheda ed appone la sua firma sul lato destro della faccia posteriore della scheda stessa.
[4]E' in facolta' di ciascun rappresentante di lista di apporre la sua firma sotto quella dello scrutatore.
[5]Se uno scrutatore si allontana dalla sala, non puo' piu' firmare le schede ed e' sostituito dal vice-presidente.
[6]Si tiene nota nel processo verbale della serie di schede firmate da ciascun scrutatore.
[7]Il presidente, a mano a mano che le schede sono firmate, le depone nella prima urna, e sotto la sua personale responsabilita', provvede alla custodia delle schede rimaste nel pacco, di cui al n. 5 dell'articolo 45.
[8]Compiute queste operazioni, il presidente rimanda le ulteriori operazioni alle ore 7 del giorno seguente, affidando la custodia delle urne e dei documenti all'Arma dei Carabinieri.
Testo vigente dal 7 gennaio 1924 al 21 febbraio 1925 · versione 0 su Normattiva