Art. 69
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[1]Riconosciuta l'identita' personale dell'elettore, il presidente estrae dalla prima urna una scheda e la consegna all'elettore opportunamente piegata, leggendo ad alta voce il numero scritto sull'appendice che uno degli scrutatori od il segretario segna sulla lista elettorale autenticata dalla Commissione elettorale provinciale, nell'apposita colonna, accanto al nome dell'elettore. Questi puo' accertarsi che il numero segnato sia eguale a quello portato dalla scheda.
[2]Il presidente, astenendosi da ogni esemplificazione, avverte l'elettore che deve tracciare nella scheda un segno con matita nera sul contrassegno corrispondente alla lista da lui prescelta, o che ha facolta' di scrivere, nelle apposite linee tracciate nella parte centrale, il cognome di uno o due candidati compresi nella lista medesima, ai quali voglia dare il voto di preferenza, e che puo' indicarne anche tre se i deputati assegnati alla circoscrizione sono in numero maggiore di venti.
[3]Avverte inoltre l'elettore che e' in facolta' di indicare col semplice numero i candidati, che voglia preferire, e che deve piegare la scheda secondo le linee in essa indicate e chiuderla inumidendone la parte ingommata.
[4]L'elettore deve recarsi ad uno dei tavoli a cio' destinati e votare tracciando nella scheda un segno a matita nera sul contrassegno rispondente alla lista da lui prescelta. Ha anche facolta' di scrivere colla stessa matita nera, nelle apposite linee tracciate nella parte centrale, il nome e cognome o il solo cognome di uno o due o tre candidati compresi nella stessa lista a cui voglia dare il voto di preferenza, giusta le norme di cui al secondo comma. In caso di identita' di cognome fra candidati della stessa lista o di liste diverse dovra' scrivere anche il nome e, ove occorra, la paternita'.
[5]Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore, nel dare la preferenza, puo' scriverne uno dei due.
[6]La indicazione deve contenere, a tutti gli effetti, entrambi i cognomi quando vi sia possibilita' di confusione tra piu' candidati.
[7]In tutti i casi di omonimia tra un candidato, compreso in una delle liste ammesse a norma dell'art. 54, ed un altro cittadino non candidato, tutti i voti indicanti quel cognome e nome dovranno presumersi dati al candidato sopradetto.
[8]Ove l'elettore non abbia segnata veruna lista e abbia solo scritto una o piu' preferenze, s'intendera' dato il voto a quella lista che comprende il cognome o i cognomi indicati.
[9]La indicazione delle preferenze puo' anche essere fatta scrivendo, invece del cognome, il numero sotto il quale e' segnato nella lista il candidato preferito.
[10]Ogni cognome od ogni numero deve essere scritto in righe separate.
[11]Le preferenze dovranno essere indicate o tutte col cognome o tutte col numero.
[12]E' vietato ogni altro segno o indicazione.
[13]La indicazione della preferenza per un candidato compreso in una lista diversa della stessa circoscrizione o nella stessa lista in circoscrizione diversa e' anche causa di nullita' della scheda; in ogni altro caso di inosservanza delle norme del presente articolo, concernenti il numero e i modi di espressione dei voti di preferenza, si hanno per non scritte le preferenze, ma la scheda rimane valida agli effetti del voto di lista, salvo quanto dispone l'art. 77.
[14]Prima di abbandonare il tavolo, l'elettore deve ripiegare la scheda secondo le indicazioni in essa contenute e chiuderla inumidendo la parte ingommata.
[15]Egli poscia la consegna al presidente, il quale constata la chiusura della scheda e, ove non sia chiusa, invita l'elettore a rientrare in cabina perche' la chiuda; e quindi ne verifica la identita' esaminando la firma ed il bollo, nonche' confrontando il numero scritto sull'appendice con quello scritto sulla lista in osservanza del primo comma; ne distacca l'appendice seguendo la linea perforata e pane la scheda stessa nella seconda urna.
[16]Uno dei membri dell'ufficio accerta che l'elettore ha votato, apponendo la propria firma accanto al nome di lui nell'apposita colonna della lista, di cui sopra.
[17]Le schede mancanti dell'appendice o non portanti il numero, il bollo o la firma dello scrutatore non sono poste nell'urna, e l'elettore, che le abbia presentate, non puo' piu' votare. Esse sono vidimate immediatamente dal presidente e da almeno due scrutatori ed allogate al processo verbale, il quale fara' anche menzione speciale degli elettori che, dopo ricevuta la scheda, non la riconsegnino.
[18]Per siffatta mancata riconsegna l'elettore e' punito con ammenda fino a L. 1000 o con la detenzione sino ad un mese.
Testo vigente dal 7 gennaio 1924 al 21 febbraio 1925 · versione 0 su Normattiva