Art. 75
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[1]Il presidente, udito il parere degli scrutatori, pronunzia in via provvisoria, salvo il disposto dell'art. 86, sopra tutto le difficolta' e gli incidenti che si sollevino intorno alle operazioni della sezione, e sulla nullita' dei voti.
[2]Tre membri almeno dell'ufficio, fra cui il presidente od il vice-presidente, devono trovarsi sempre presenti a tutte le operazioni elettorali.
Testo vigente dal 7 gennaio 1924 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva