Art. 76
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[1]Adempiuto a quanto e' prescritto dall'art. 73, e sgombrato il tavolo dalle carte e dagli oggetti non necessari per lo scrutinio, il presidente:
[2]1° dichiara chiusa la votazione;
[3]2° accerta il numero dei votanti risultanti dalla lista elettorale autenticata dalla Commissione elettorale provinciale, di cui all'art. 30. Questa lista deve in ciascun foglio essere firmata da due scrutatori, nonche' dal presidente, ed esser chiusa in un piego sigillato con lo stesso bollo dell'ufficio di cui all'art. 66. Sul piego appongono la firma il presidente ed almeno due scrutatori, nonche' rappresentanti delle liste dei candidati, che siano presenti alle operazioni dell'ufficio, ed il piego stesso e' immediatamente consegnato o trasmesso al pretore del mandamento, che ne rilascia o ne trasmette subito ricevuta;
[4]3° estrae e conta le schede rimaste nella prima urna e riscontra se, calcolati come votanti gli elettori che, dopo aver ricevuta la scheda, non l'abbiano riportata o ne abbiano consegnata una senza appendice o senza il numero o il bollo o la firma dello scrutatore, corrispondano al numero degli elettori inscritti che non hanno votato. Tali schede, nonche' quelle rimaste nel pacco consegnato al presidente dalla Commissione comunale, vengono colle stesse forme indicate nel n. 2, consegnate o trasmesse al pretore del mandamento; 4° procede allo spoglio dei voti. Uno scrutatore, designato dalla sorte, estrae successivamente dalla seconda urna ciascuna scheda e la consegna al presidente. Questi, aperta la scheda, enuncia ad alta voce il contrassegno, ed, ove occorra, il numero progressivo della lista per la quale e' espresso il voto ed il cognome dei candidati pei quali sia stato espresso voto di preferenza, e passa la scheda ad un altro scrutatore, il quale, insieme con il segretario, prende nota del numero dei voti che va riportando ciascuna lista e dei voti di preferenza attribuiti a ciascun candidato. Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista e i voti di preferenza. Un terzo scrutatore pone la scheda, il cui voto e' stato spogliato, nella prima urna, da cui furono gia' tolte le schede non usate.
[5]E' vietato estrarre dalla seconda urna una scheda se quella precedentemente estratta non sia stata, dopo spogliato il voto, posta nella prima urna. Le schede non possono essere toccate da altri fuorche' dai componenti del seggio;
[6]5° conta il numero delle schede spogliate e riscontra se corrisponda tanto al numero dei votanti quanto al numero dei voti riportati complessivamente dalle liste dei candidati, sommato a quello dei voti di lista nulli e dei voti di lista contestati, che non siano stati assegnati ad alcuna lista;
[7]6° accerta la rispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del prospetto del verbale col numero dei votanti e degli inscritti e in caso che tale rispondenza manchi, ne indica la ragione.
[8]Le suddette operazioni debbono esser compiute nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi constare dal processo verbale.
[9]Le schede corrispondenti a voti nulli o contestati a qualsiasi effetto, in qualsiasi modo e per qualsiasi causa, e le carte relative ai reclami ed alle proteste devono essere immediatamente vidimate nella faccia posteriore dal presidente e da almeno due scrutatori, ed alle fine delle operazioni di scrutinio devono essere riposte in un piego che, insieme con quello delle schede deteriorate e quello delle schede consegnate senza appendice, o senza numero, o senza bollo, o senza firma dello scrutatore, di cui all'art. 65, deve essere a sua volta chiuso in un altro piego portante l'indicazione della sezione, il sigillo col bollo, di cui all'art. 65, e quello dei rappresentanti delle liste dei candidati presenti, le firme del presidente e di almeno due scrutatori: il piego deve essere annesso all'esemplare del verbale, di cui all'art. 80.
[10]Tutte le altre schede spogliate vengono chiuse in un piego con le indicazioni, le firme ed i sigilli prescritti nel precedente comma, da depositarsi nella cancelleria della pretura a termini dell'art. 79.
[11]Nel verbale deve farsi menzione di tutti i reclami presentati, delle proteste fatte, dei voti contestati, tanto che siano stati quanto che non siano stati attribuiti alle liste od ai candidati, e delle decisioni prese dal presidente.
[12]Tutte le operazioni prescritte nel presente articolo e nel primo comma dell'art. 79 non possono essere sospese per nessuna ragione e debbono essere ultimate non oltre le ore sette del mattino successivo.
Testo vigente dal 7 gennaio 1924 al 21 febbraio 1925 · versione 0 su Normattiva