Art. 81
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[1]La' Corte d'appello circoscrizionale funge da Ufficio centrale della circoscrizione, e procede, entro 24 ore dal ricevimento degli atti, con l'assistenza del cancelliere, alle operazioni seguenti:
[2]1° fa lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni, in conformita' dell'art. 78 osservando, in quanto siano applicabili, le disposizioni degli articoli 76, 77 e 79;
[3]2° somma insieme i voti ottenuti da ciascuna lista e i voti d preferenze ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni, come risultano dai verbali;
[4]3° di tali operazioni redige, nelle forme stabilite dall'art. 85 verbale in doppio esemplare. Uno di essi sara' trasmesso immediata mente alla Corte d'appello di Roma; l'altro sara' conservato nell'archivio della Corte stessa. Saranno inoltre inviati immediatamente e colla massima garanzia, alla Corte d'appello di Roma tutti i verbali delle sezioni con i relativi atti e documenti ad essi allegati. La Corte d'appello di Roma deve entro tre giorni inviarne ricevuta.
Testo vigente dal 7 gennaio 1924 al 21 febbraio 1925 · versione 0 su Normattiva