Art. 83
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[1]Sia gli uffici centrali circoscrizionali che l'Ufficio centrale nazionale pronunziano provvisoriamente sopra qualunque incidente relativo alle operazioni ad essi affidate, salvo il disposto dell'art. 86.
[2]E' vietato loro di deliberare e anche di discutere sulla valutazione dei voti, sui reclami, sulle proteste e sugli incidenti avvenuti nelle sezioni, di variare i risultati dei verbali e di occuparsi di qualsiasi altro oggetto, che non sia tra quelli specificati nel precedente articolo.
[3]Non puo' essere ammesso ad entrare nell'aula dell'Ufficio centrale circoscrizionale l'elettore che non presenti ogni volta il certificato d'inscrizione nelle liste dei Comuni della circoscrizione.
[4]Nessun elettore puo' entrare armato. L'aula deve essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo alto un metro e centimetri venti. Nel compartimento, dove si trova la porta d'ingresso, stanno gli elettori; l'altro e' esclusivamente riservato all'ufficio centrale ed ai rappresentanti delle liste dei candidati designati colle condizioni indicate dall'art. 55.
[5]Tranne i rappresentanti delle liste di cui all'art. 55, nessun altro elettore ha diritto di entrare nella sala dell'Ufficio centrale nazionale.
[6]Il presidente ha tutti i poteri spettanti ai presidenti delle sezioni ai termini dell'art. 63. Per ragioni di ordine pubblico egli puo' inoltre disporre che si proceda a porte chiuse; anche in tal caso, salvo quanto e' stabilito dal secondo comma dell'art. 55, hanno diritto di essere ammessi e di rimanere nell'aula gli anzidetti rappresentanti delle liste dei candidati.
Testo vigente dal 7 gennaio 1924 al 21 febbraio 1925 · versione 0 su Normattiva