Art. 84
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[1]Nel determinare il numero dei suffragi saranno computati tutti i voti ad eccezione di quelli di cui e' dichiarata la nullita' a termini degli articoli 69, 70 e 77, e di quelli contestati e non attribuiti.
[2]Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'Ufficio centrale nazionale invia attestato ai deputati proclamati e da' immediata notizia alla segreteria della Camera dei deputati, nonche' alle singole Prefetture, che la portano a conoscenza del pubblico con apposito manifesto.
Testo vigente dal 7 gennaio 1924 al 21 febbraio 1925 · versione 0 su Normattiva