Art. 87

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[1]Entro tre giorni da quello in cui la Camera dei deputati avra' pronunciato su tutte le elezioni, il Presidente della Camera da' notizia, per mezzo del primo presidente della Corte di appello di Roma, al pretore, presso il quale sono state depositate, ai termini dell'art. 79, le schede relative a quella elezione. Nei venti giorni successivi, il pretore e due consiglieri del Comune capoluogo del mandamento, designati dal sindaco, devono constatare l'integrita' dei sigilli e delle firme di tutti i pieghi di schede delle varie sezioni o farli abbruciare in loro presenza e in seduta pubblica.

[2]Anche di questa operazione viene redatto apposito verbale, firmato dal pretore e dai consiglieri.

[3]Nel caso che la Camera abbia inviato gli atti della elezione all'autorita' giudiziaria o che siasi altrimenti promossa azione per reati elettorali concernenti l'elezione, le schede non possono venir abbruciate, se non dopo che il procedimento sia completamente esaurito.

Testo vigente dal 7 gennaio 1924 al 21 febbraio 1925 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-13;2694~art87 · fonte su Normattiva