Art. 88
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Chiunque puo' essere eletto deputato purche' in esso concorrano i requisiti voluti dall'art. 40 dello Statuto, salvo per l'eta' che e' ridotta ad anni 25, compiuti entro il giorno delle elezioni, e salve le disposizioni della legge 13 giugno 1912, n. 555.
Testo vigente dal 7 gennaio 1924 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva