Art. 88

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 gennaio 1924 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

Chiunque puo' essere eletto deputato purche' in esso concorrano i requisiti voluti dall'art. 40 dello Statuto, salvo per l'eta' che e' ridotta ad anni 25, compiuti entro il giorno delle elezioni, e salve le disposizioni della legge 13 giugno 1912, n. 555.

Testo vigente dal 7 gennaio 1924 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-13;2694~art88 · fonte su Normattiva