Art. 90
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[1]I funzionari, impiegati ed agenti dello Stato aventi uno stipendio sul bilancio dello Stato o sui bilanci del Fondo per il culto e degli Economati generali dei benefici vacanti, quando siano eletti deputati, saranno collocati in aspettativa senza stipendio.
[2]Essi durante l'aspettativa conservano il diritto al loro grado noi ruoli delle rispettive amministrazioni, e i diritti di carriera e di anzianita' limitatamente agli effetti degli aumenti di stipendio automatici e del trattamento di vecchiaia, per la cui liquidazione il tempo passato nella anzidetta aspettativa viene computato per intero quale servizio effettivo.
[3]Alla cessazione del mandato politico e' in facolta' dei detti funzionari, impiegati od agenti di riscattare agli effetti della pensione gli anni passati in aspettativa, versando al Tesoro l'importo corrispondente alla ritenuta ordinaria di pensione che avrebbero dovuto rilasciare, se fossero stati in attivita' di servizio.
[4]Cessato il mandato politico, gli impiegati in aspettativa riprenderanno il loro posto nei ruoli o un posto corrispondente, se nel frattempo il loro posto fosse stato coperto.
[5]Non saranno creati nuovi posti di ruolo in conseguenza delle vacanze provvisorie dovute al fatto dell'elezione, e le amministrazioni occorrendo, provvederanno interinalmente con semplici supplenti.
[6]Agli impiegati in aspettativa sono inoltre applicabili le disposizioni dell'art. 26 del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato con Regio decreto 22 novembre 1908, n. 693.
Testo vigente dal 7 gennaio 1924 al 21 febbraio 1925 · versione 0 su Normattiva