Art. 91
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Sono eccettuati dall'obbligo dell'aspettativa speciale di cui nel precedente articolo:
- a)i Ministri Segretari di Stato, i Sottosegretari di Stato, il Ministro della Real Casa, il primo segretario del Gran Magistero dell'Ordine Mauriziano;
- b)il presidente, i presidenti di sezione, i consiglieri del Consiglio di Stato, l'avvocato generale erariale e l'avvocato generale militare;
- c)il primo presidente, i presidenti e i consiglieri di Corte di cassazione;
- d)i primi presidenti, i presidenti e i consiglieri delle Corti di appello;
- e)gli ufficiali generali e gli ufficiali superiori di terra, di mare, di aeronautica e della milizia volontaria nazionale;
- f)i professori ufficiali delle Regie universita' e degli altri pubblici Istituti nei quali si conferiscono i supremi gradi accademici.
Testo vigente dal 7 gennaio 1924 al 21 febbraio 1925 · versione 0 su Normattiva