Art. 92

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 gennaio 1924 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

Sono considerati come funzionari ed impiegati dello Stato coloro che sono investiti di reggenze e di incarichi anche temporanei di uffici, i quali facciano carico al bilancio dello Stato o agli altri bilanci indicati nell'art. 90.

Testo vigente dal 7 gennaio 1924 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-13;2694~art92 · fonte su Normattiva