Art. 92
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Sono considerati come funzionari ed impiegati dello Stato coloro che sono investiti di reggenze e di incarichi anche temporanei di uffici, i quali facciano carico al bilancio dello Stato o agli altri bilanci indicati nell'art. 90.
Testo vigente dal 7 gennaio 1924 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva