Art. 93
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[1]Non sono eleggibili i direttori, amministratori, rappresentanti e in generale tutti quelli che sono retribuiti sui bilanci delle societa' ed imprese industriali e commerciali Sussidiate dallo Stato con sovvenzione continuativa o garanzia di prodotti o d'interessi, quando questi sussidi non siano concessi in forza di una legge generale dello Stato.
[2]Nono sono parimenti eleggibili gli avvocati e procuratori legali, che prestano abitualmente l'opera loro alle societa' ed imprese suddette.
Testo vigente dal 7 gennaio 1924 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva