Art. 93

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[1]Non sono eleggibili i direttori, amministratori, rappresentanti e in generale tutti quelli che sono retribuiti sui bilanci delle societa' ed imprese industriali e commerciali Sussidiate dallo Stato con sovvenzione continuativa o garanzia di prodotti o d'interessi, quando questi sussidi non siano concessi in forza di una legge generale dello Stato.

[2]Nono sono parimenti eleggibili gli avvocati e procuratori legali, che prestano abitualmente l'opera loro alle societa' ed imprese suddette.

Testo vigente dal 7 gennaio 1924 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-13;2694~art93 · fonte su Normattiva