Art. 99
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I deputati al Parlamento, che nel termine di due mesi dalla convalidazione della loro elezione non avranno prestato il giuramento sopra indicato, decadono parimenti dal mandato, salvo caso di legittimo impedimento riconosciuto dalla Camera.
Testo vigente dal 7 gennaio 1924 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva