Art. 14
Art. 15 della legge 29 marzo 1903, n. 103, e 12 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3047
[1]Il regolamento speciale dell'azienda e' esaminato, nel termine di trenta giorni, dalla giunta provinciale amministrativa, in seguito alla cui deliberazione il prefetto lo rende esecutorio.
[2]I regolamenti speciali delle aziende dei comuni ai quali sono assegnati 80 consiglieri sono soggetti all'approvazione della giunta provinciale amministrativa soltanto nel caso che vi sia opposizione da parte di un quarto almeno dei consiglieri in carica.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti