Art. 3
[1](Art. 3 della legge 29 marzo 1903, n. 103, e 3 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3047).
[2]Ciascuna azienda e' retta da un regolamento speciale che, oltre a contenere tutte le norme per il funzionamento amministrativo contabile e tecnico dell'azienda, determina:
- a)i requisiti per la nomina a direttore, la cauzione che questi deve prestare prima di essere assunto in servizio, la retribuzione dovutagli sotto forma di stipendio fisso e se debba essergli attribuita una compartecipazione agli utili e in quale misura;
- b)le norme per l'assunzione in servizio e per il licenziamento del personale, escluso qualsiasi onere di pensioni a carico diretto dell'ente o dell'azienda;
- c)l'iscrizione degli operai alla Cassa nazionale di previdenza per la vecchiaia ed invalidita' degli operai;
- d)le norme per la ripartizione degli utili fra comune, direttore, personale e per la costituzione di un fondo di ammortamento e di riserva, e per la valutazione delle attivita' patrimoniali;
- e)le tariffe relative al servizio e le norme per le loro modificazioni.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti