Art. 5
Art. 5 della legge 29 marzo 1903, n. 103, e 5 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3047
[1]Per ciascuna azienda e' istituita una commissione, nominata dal consiglio comunale e composta di persone che abbiano le qualita' per essere elette consiglieri comunali e siano fornite di competenza tecnica od amministrativa; non piu' dei due quinti dei commissari puo' appartenere nel tempo stesso al consiglio comunale.
[2]La commissione deve essere composta di un numero dispari di membri, non inferiore a tre e non superiore a sette, compreso il presidente.
[3]La nomina del presidente e' fatta con votazione separata, prima di quella degli altri membri.
[4]((Il presidente ed i commissari durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.
[5]Alle elezioni il consiglio comunale o il consiglio provinciale, a seconda delle competenze, provvede nei trenta giorni successivi a quello in cui, dopo l'insediamento sono stati eletti il sindaco e la giunta, oppure il presidente e la giunta, e sempre che le relative deliberazioni siano divenute esecutive.
[6]La commissione amministratrice decade dal mandato nel caso in cui, anche durante il quinquennio, sia insediato un nuovo consiglio comunale o un nuovo consiglio provinciale a seguito di elezioni)).
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti