Art. 13-ter t.u.i.r.Detrazioni per canoni di locazione

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 gennaio 2000 al 1 gennaio 2001. Leggi il testo vigente →

((1. Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unita' immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi, stipulati o rinnovati a norma degli articoli 2, comma 3, e 4, commi 2 e 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, spetta una detrazione, rapportata al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione, nei seguenti importi:

  • a)lire 640.000, se il reddito complessivo non supera lire 30.000.000;
  • b)lire 320.000, se il reddito complessivo supera lire 30.000.000 ma non lire 60.000.000.)) 94
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 23 dicembre 1999, n. 488

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La L. 23 dicembre 1999, n. 488 ha disposto (con l'art 6, comma 4) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal periodo d'imposta 1999.

Testo vigente dal 1 gennaio 2000 al 1 gennaio 2001 · versione 92 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-22;917~art13ter · fonte su Normattiva