Art. 156 t.u.i.r.
Il reddito imponibile, determinato in via forfetaria ed unitaria sulla base del reddito giornaliero di ciascuna nave con i requisiti predetti, e' calcolato sulla base degli importi in cifra fissa previsti per i seguenti scaglioni di tonnellaggio netto:
- a)da 0 a 1.000 tonnellate di stazza netta: 0,0090 euro per tonnellata;
- b)da 1.001 a 10.000 tonnellate di stazza netta: 0,0070 euro per tonnellata;
- c)da 10.001 a 25.000 tonnellate di stazza netta: 0,0040 euro per tonnellata;
- d)da 25.001 tonnellate di stazza netta: 0,0020 euro per tonnellata. 123 ((2. Agli effetti del comma 1, sono computati anche i giorni di mancata utilizzazione a causa di operazioni di manutenzione, riparazione ordinaria o straordinaria, ammodernamento e trasformazione della nave e i giorni nei quali la nave e' in disarmo temporaneo o e' locata a scafo nudo)) 235 Dall'imponibile determinato secondo quanto previsto dai commi precedenti non e' ammessa alcuna deduzione. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2024, N. 192)). 235
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247
123Il D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247 ha disposto (con l'art. 10, comma 4) che "Le disposizioni degli articoli 156 e 160 del testo unico, come modificate dal presente articolo, hanno effetto per i periodi di imposta indicati all'articolo 4, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344".
D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192
235Il D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192, ha disposto (con l'art. 19, comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023".
Testo vigente dal 31 dicembre 2024 al 1 gennaio 2027 · versione 234 su Normattiva