Art. 17-bis t.u.i.r.
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 gennaio 2001 al 1 gennaio 2004. Leggi il testo vigente →
Le prestazioni di cui alla lettera a-bis) del comma 1 dell'articolo 16 sono soggette ad imposta mediante l'applicazione dell'aliquota determinata con i criteri previsti al comma 1 dell'articolo 17, assumendo il numero degli anni e frazione di anno di effettiva contribuzione e l'importo imponibile della prestazione maturata, al netto ((...)) dei redditi gia' assoggettati ad imposta. Gli uffici finanziari provvedono a riliquidare l'imposta in base all'aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti a quello in cui e' maturato il diritto alla percezione ((, iscrivendo a ruolo o rimborsando le maggiori o le minori imposte entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta)). Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 17, comma 1-bis. Se la prestazione e' non superiore a un terzo dell'importo complessivamente maturato alla data di accesso alla prestazione stessa, l'imposta si applica sull'importo al netto dei redditi gia' assoggettati ad imposta. Tale disposizione si applica altresi' nei casi previsti dall'articolo 10, commi 3-ter e 3-quater, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 ((, nonche' in caso di riscatto della posizione individuale ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera c), del medesimo decreto legislativo, esercitato a seguito di pensionamento o di cessazione del rapporto di lavoro per mobilita' o per altre cause non dipendenti dalla volonta' delle parti)), e comunque quando l'importo annuo della prestazione pensionistica spettante in forma periodica e' inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Salvo conguaglio all'atto della liquidazione definitiva della prestazione, le prestazioni pensionistiche erogate in caso di riscatto parziale di cui all'articolo 10, comma 1-bis, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, o a titolo di anticipazione, sono soggette ad imposta con l'aliquota determinata ai sensi del comma 1, primo periodo, per il loro intero importo. 97 107
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 18 febbraio 2000, n.47
97con decorrenza dal 1 gennaio 2001
Il D.Lgs. 18 febbraio 2000, n.47 ha disposto (con l'art. 19, comma 1) che "Il presente decreto entra in vigore il 1 giugno 2000 ed ha effetto relativamente ai contributi versati, ai rendimenti maturati, ai contratti stipulati, alle prestazioni maturate, alle rendite erogate a decorrere dal 1 gennaio 2001".
D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47, come modificato dal D.Lgs. 12 aprile 2001, n. 168
107con decorrenza dal 1 gennaio 2001
Il D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47, come modificato dal D.Lgs. 12 aprile 2001, n. 168 ha disposto (con l'art. 19, comma 1) che "Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2001 ed ha effetto relativamente ai contributi versati, ai rendimenti maturati, ai contratti stipulati, alle prestazioni maturate, alle rendite erogate a decorrere dal 1 gennaio 2001".
Testo vigente dal 1 gennaio 2001 al 1 gennaio 2004 · versione 100 su Normattiva