Art. 173 t.u.i.r.
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PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 19 GIUGNO 2026, N. 117
Testo vigente dal 1 gennaio 2027, tuttora in vigore · versione 249 su Normattiva
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Spiegazione
Spiegazione generata
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8 versioni dal 2004
Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Rilevanza della questione incidentale - Rigetto di eccezioni preliminari nel giudizio a quo - Motivazione plausibile del rimettente - Ammissibilità della questione.
Vanno ritenute ammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 173, comma 13, del d.P.R. n. 917 del 1986 e dell'art. 15, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997, avendo la commissione tributaria rimettente superato, con motivazione plausibile, le eccezioni preliminari della società ricorrente riguardanti l'esatta identificazione della disposizione alla quale hanno fatto riferimento le impugnate cartelle esattoriali, la motivazione delle stesse e l'indicazione del responsabile del procedimento di emissione e notifica delle cartelle.
Riguarda ancheart. 15 Sanzioni tributarie
Imposte e tasse - Scissione parziale di società - Responsabilità per i debiti fiscali e per le pene pecuniarie per violazioni fiscali della società scissa, anteriori alla data dell'operazione di scissione - Solidarietà illimitata delle società beneficiarie - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza, ragionevolezza e capacità contributiva - Specialità delle obbligazioni e dei crediti tributari - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Commissione tributaria provinciale di Pisa in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., dell'art. 173, comma 13, del d.P.R. n. 917 del 1986, e dell'art. 15, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997, nella parte in cui rispettivamente prevedono, in caso di scissione parziale di una società, la responsabilità solidale e illimitata della società beneficiaria per i debiti tributari riferibili a periodi di imposta anteriori alla data dalla quale l'operazione ha effetto, e che ciascuna società beneficiaria è obbligata in solido al pagamento delle somme dovute a titolo di sanzione per le violazioni commesse anteriormente alla data dalla quale la scissione produce effetto. Anche con riguardo al diritto societario, l'amministrazione finanziaria deve poter fare affidamento sul connotato di specialità dei crediti tributari, al fine di conseguire l'equilibrio di bilancio e rispettare i parametri europei del debito pubblico, per cui è proprio tale specialità che giustifica, in caso di scissione societaria, una disciplina differenziata, secondo un canone di adeguatezza e proporzionalità, affinché l'amministrazione finanziaria non subisca pregiudizio dall'operazione di scissione. Né il particolare regime della solidarietà delle obbligazioni tributarie - per cui, in caso di scissione societaria, opera il criterio generale posto dall'art. 1292 cod. civ. - costituisce una sopravvenienza imprevedibile, lesiva dell'affidamento delle società beneficiarie, poiché la scissione societaria trova origine in un atto negoziale non solo volontario, ma anche consapevole dei debiti tributari della società scissa. Neppure si determina un vulnus della capacità contributiva, la quale sussiste in capo alla società originaria debitrice e non va parametrata al patrimonio netto delle società beneficiarie, sorte unilateralmente a seguito di un'operazione negoziale alla quale l'amministrazione finanziaria è estranea. Infine, il suddetto vincolo di solidarietà piena è comunque bilanciato dall'ordinaria azione di regresso tra coobbligati ex art. 1299 cod. civ. ( Precedenti citati: sentenze n. 225 del 2014, n. 281 del 2011, n. 157 del 1996 e n. 89 del 1992 ). I crediti tributari hanno una marcata connotazione di specialità in ragione dello stretto rapporto di derivazione dal precetto dell'art. 53, primo comma, Cost.; tali crediti vanno ad alimentare la finanza pubblica perché sia assicurato il prescritto equilibrio di bilancio tra entrate e spese, elevato a vincolo costituzionale dalla legge cost. n. 1 del 2012 e dal Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell'Unione economica e monetaria, fatto a Bruxelles il 2 marzo 2012 [Fiscal compact].
Massime dai dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0. Della Cassazione non ci sono: il suo archivio non è riutilizzabile.
Corte costituzionale
Pronunce che hanno deciso della sorte di questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 173, comma 13, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), e dell'art. 15, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma de…
ECLI:IT:COST:2018:90 · leggi il testo integrale
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Collegamenti
Art. 173
di societa' (articolo 173 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; articolo 4, comma 1, decreto-legge 11 marzo 1997, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 1997, n. 122) 1. La scissione totale o parziale di una societa'…
Art. 172
di societa' (articolo 172 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917) 1. La fusione tra piu' societa' non costituisce realizzo ne' distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni delle societa' fuse o incorporate, comprese quelle …
Art. 2506 — Forme di scissione
Con la scissione una societa' assegna l'intero suo patrimonio a piu' societa', preesistenti o di nuova costituzione, o parte del suo patrimonio, in tal caso anche ad una sola societa', e le relative azioni o quote ai suoi soci. E' consentito un conguaglio in danaro…
Art. 170 — Trasformazione della societa'
La trasformazione della societa' non costituisce realizzo ne' distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento. In caso di trasformazione di una societa' soggetta all'imposta di cui al Titolo…
Art. 172 — Fusione di societa'
La fusione tra piu' societa' non costituisce realizzo ne' distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni delle societa' fuse o incorporate, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento. Nella determinazione del reddito della societa'…
Art. 170
della societa' (articolo 170 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917) 1. La trasformazione della societa' non costituisce realizzo ne' distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni, comprese quelle relative alle rimanenze e il…
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-22;917~art173 · fonte su Normattiva