Art. 2 t.u.i.r.
Soggetti passivi dell'imposta sono le persone fisiche, residenti e non residenti nel territorio dello Stato. ((2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d'imposta, considerando anche le frazioni di giorno, hanno la residenza ai sensi del codice civile o il domicilio nel territorio dello Stato ovvero sono ivi presenti. Ai fini dell'applicazione della presente disposizione, per domicilio si intende il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona. Salvo prova contraria, si presumono altresi' residenti le persone iscritte per la maggior parte del periodo di imposta nelle anagrafi della popolazione residente.)) 227 Si considerano altresi' residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori diversi da quelli individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. 133
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 24 dicembre 2007, n. 244
133La L. 24 dicembre 2007, n. 244 ha disposto (con l'art. 1, comma 89) che la presente modifica "si applica a partire dal periodo di imposta successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto ivi previsto; fino al periodo d'imposta precedente continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti al 31 dicembre 2007".
D.Lgs. 27 dicembre 2023, n. 209
227con decorrenza dal 1 gennaio 2024
Il D.Lgs. 27 dicembre 2023, n. 209 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che la presente modifica si applica "a decorrere dal 1° gennaio 2024".
Testo vigente dal 29 dicembre 2023 al 1 gennaio 2027 · versione 226 su Normattiva