Art. 21 t.u.i.r. — Determinazione dell'imposta per gli altri redditi tassati separatamente
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[1]Nei confronti dei non residenti l'imposta si applica sul reddito complessivo e sui redditi tassati separatamente a norma dei precedenti articoli, salvo il disposto dei commi 2 e 3. Dal reddito complessivo sono deducibili soltanto gli oneri di cui alle lettere da a)
[2]a d) e da o) a t) del comma 1 dell'articolo 10. Le detrazioni per carichi di famiglia non competono.
Testo vigente dal 31 dicembre 1986 al 1 giugno 1994 · versione 0 su Normattiva