Art. 25 t.u.i.r.Redditi fondiari

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Il reddito dominicale e' determinato mediante l'applicazione di tariffe d'estimo stabilite, secondo le norme della legge catastale, per ciascuna qualita' e classe di terreno. Le tariffe d'estimo sono sottoposte a revisione quando se ne manifesti l'esigenza per sopravvenute variazioni nelle quantita' e nei prezzi dei prodotti e dei mezzi di produzione o nell'organizzazione e strutturazione aziendale, e comunque ogni dieci anni. La revisione e' disposta con decreto del Ministro delle finanze, previo parere della Commissione censuaria centrale e puo' essere effettuata, d'ufficio o su richiesta dei comuni interessati, anche per singole zone censuarie e per singole qualita' e classi di terreni. Prima di procedervi gli uffici tecnici erariali devono sentire i comuni interessati. Le modificazioni derivanti dalla revisione hanno effetto dall'anno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del nuovo prospetto delle tariffe d'estimo.

Testo vigente dal 31 dicembre 1986 al 29 giugno 1990 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-22;917~art25 · fonte su Normattiva